RSSP Esterno

L’RRSP esterno ovvero Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno svolge alcuni precisi adempimenti volti a garantire che i lavoratori godano della massima tutela in termini di sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Il d.lgs. 81/2008 stabilisce all’art. 31 quali sono tutti i casi in cui l’azienda deve necessariamente avere un responsabile interno. In questa categoria rientrano le imprese caratterizzate da un alto rischio per i lavoratori. Negli altri casi se il datore di lavoro non vuole assumere il ruolo di RSSP interno si deve nominare un RSSP esterno.

In tal caso si tratta di una persona terza, quindi non collegata all’organizzazione aziendale, che viene chiamata a ricoprire il ruolo. Questo soggetto, responsabile della sicurezza all’interno dell’ambiente di lavoro dell’impresa, deve essere in possesso di alcuni requisiti stabiliti dall’art. 32 del d. lgs. 81/2008 e deve svolgere i compiti prestabiliti dall’art. 33 stesso decreto.

L’RSSP esterno svolge compiti fondamentali nell’azienda ed esonera il datore di lavoro da alcuni doveri e dalla relativa responsabilità giuridica amministrativa e/o penale in caso di mancato o errato adempimento.

Inoltre, garantisce che il luogo di lavoro sia sicuro e, quindi, che i lavoratori siano protetti da tutti i rischi correlati all’attività d’impresa. L’RSSP, infatti, elabora un quadro esaustivo delle fonti di rischio presenti nell’azienda e attiva un adeguato piano di prevenzione e protezione dei lavoratori.

I requisiti dell’RSSP esterno e gli adempimenti necessari

Vista la responsabilità dell’RSSP esterno, quest’ultimo deve essere un tecnico altamente specializzato e in possesso di specifiche competenze.

Ci sono aziende specializzate che offrono i servizi di esperti negli obblighi degli RSSP esterni e sono dotati della massima capacità di valutazione, prevenzione oltre che di riservatezza sui processi aziendali.

L’art. 32, comma 1°, del d. lgs. 81/2008 prevede che innanzitutto l’RSSP sia interno che esterno deve possedere capacità e competenze adeguate rispetto alla natura di tutti rischi connessi, da un lato, al luogo di lavoro e, dall’altro, al tipo di attività svolto dall’impresa.
Il datore di lavoro, previa sommaria valutazione dei rischi presenti, nomina un RSSP esterno adeguato in questo primo senso.

Inoltre, ai sensi del 2° comma dello stesso articolo, il tecnico deve avere anche un titolo d’istruzione non inferiore al diploma di un istituto d’istruzione a livello secondario. Deve poi essere in possesso di attestati di frequenza di alcuni corsi di studio volti alla formazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

Questi corsi sono organizzati dalle università, dall’INAIL, dall’ISPSEL e IPSEMA, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Scuole di Formazione della Pubblica Amministrazione e dalle altre scuole riconosciute dalla “Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano”.

In alternativa possono essere nominati RSSP esterni coloro che hanno anche la laurea in una delle classi previste dal comma 5° dell’art. 32. I responsabili esterni, così come gli interni, sono anche tenuti a frequentare dei corsi periodici di aggiornamento.

Le competenze e i corsi seguiti devono anche essere registrati all’interno di un libretto formativo in modo che sia ufficializzata l’esperienza e la formazione del tecnico esterno a cui è affidata la prevenzione e protezione dai rischi nel luogo di lavoro.

Una volta che il datore di lavoro ha selezionato l’RSSP esterno in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, questo deve iniziare lo svolgimento di tutti i compiti previsti dall’art. 33 del d. lgs. 81/2008.

In particolare, in base alle sue conoscenze dell’organizzazione aziendale, deve individuare i fattori di rischio, valutarli e individuare le misure di sicurezza. Poi deve elaborare un piano di misure preventive e un adeguato sistema per il controllo. Oltre alla prevenzione deve istituire un protocollo di sicurezza per ogni attività aziendale.

Deve anche organizzare corsi periodici volti a garantire che i lavori abbiano una formazione adeguata sulle misure di prevenzione e sicurezze ritenute ottimali. Ha l’obbligo di partecipazione a eventuali consultazioni su salute e sicurezza sul lavoro e deve organizzare riunioni periodiche che facciano il punto sulle misure adottate ed eventuali sviluppi previsti per il futuro.

L’RSSP esterno, inoltre, deve informare i lavoratori sulla presenza di tutti i rischi correlati all’attività di lavoro da loro svolta.

Fonte delle informazioni: https://www.studiohs.it/sicurezza-sul-lavoro/rspp-esterno/